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Costruzioni

Patente a punti per l’edilizia anche agli impiantisti

Lo strumento della cosiddetta patente a punti è stato pensato per un settore, come l’edilizia, in cui manca ancora un sistema di qualificazione delle imprese. Nel settore dell’impiantistica, invece, sono molteplici le norme che regolamentano i requisiti che si devono possedere per esercitare l’attività di installatore di impianti.
di Giovanni Pivetta
13 Dicembre 2013

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installatori di impianti
CNA: no alla patente a punti anche per gli impiantisti

Insorgono gli impiantisti della CNA per l’allargamento anche al loro settore della patente a punti per l’Edilizia, che giudicano inutile e che comporterà per le imprese ulteriori costi ed adempimenti burocratici.

Queste le ragioni di merito e di metodo della protesta
Oltre infatti al DM 37/08, che definisce i requisiti generali di carattere tecnico-professionali che deve necessariamente avere l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico di una impresa se la stessa vuole essere abilitata a operare nel settore, si è aggiunto il Dlgs 28/2011, recentemente modificato dalla Legge 90/2013, che prevede uno specifico sistema di qualificazione per chi vuole installare impianti alimentati a energie rinnovabili, e il DPR 43/2012 che determina le modalità di certificazione di persone e imprese che operano nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

A questi provvedimenti si somma l’art. 287 del Dlgs 152/06 che stabilisce l’obbligo di un patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili di potenza superiore a 0,232 MW, che viene rilasciato dalla Regione al termine di un corso con superamento di un esame. “C’è inoltre da considerare – prosegue il presidente degli impiantisti Cna – anche il differente inquadramento contrattuale dei due settori, dato che nell’impiantistica vige il ccnl della meccanica, che determina ulteriori diversità in ordine ad enti bilaterali, retribuzione e classificazione dei lavoratori”.
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