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Gossip condominiale, un reato penale!

Gossip in Condominio - Riferire pettegolezzi sul vicino di casa, anche se il fatto fosse vero, costituisce reato di diffamazione perché lede l'onore e la dignità della persona
di Redazione
13 Dicembre 2013

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http://www.habitat-italia.it/condominio/13-12-2013/news/gossip-condominiale-reato-penale/
Da oggi occorrerà "spettegolare" con più attenzione

CASSAZIONE: STOP A GOSSIP IN CONDOMINIO, È DIFFAMAZIONE
A riferire le ”voci di vicinato” si rischia una condanna per diffamazione. Come è capitato ad un uomo di 65 anni di Piedimonte Matese (Caserta) che si è visto confermare dalla Cassazione il pagamento della multa da 300 euro, più il risarcimento del danno e le spese, per aver ”riferito a più persone” la presunta relazione extraconiugale di una donna. La quinta sezione penale della Cassazione, ne ha respinto il ricorso, confermando una sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese.

A sua discolpa il ricorrente aveva addotto che nel giudizio di merito fosse stata ritenuta esistente un’offesa della reputazione ”nonostante che la notizia di una relazione fosse diffusa nel vicinato e che nessuno l’avesse mai contestata”. La Suprema Corte ha però ribadito il proprio orientamento in tema di diffamazione: rappresenta lesione delle reputazione ”non solo l’attribuzione di un fatto illecito” ma anche ”la divulgazione di comportamenti che alla luce dei canoni etici condivisi” possono ”incontrare la riprovazione della communis opinio”.

LA NOTIZIA NON DOVEVA ESSERE DIVULGATA
Nella sentenza depositata dai giudici si legge: “Se la tutela dell’onore trova radice nella dignità sociale che la Costituzione riconosce a ciascuno (articolo 2), con pari forza (art.3), tanto da costituire limite alla stessa iniziativa economica (art.41, comma 2) non vi è dubbio che la riservatezza come limite alla curiosità sociale “gossip” è tutta scritta in controluce nell’articolo 15 della Costituzione”. La riservatezza, come la dignità, può secondo i giudici cedere dinanzi al pubblico del condominio interessa della notizia “ma non può ammettersi che ciò avvenga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale”.
Insomma, secondo la Cassazione, anche se “in ipotesi la notizia della relazione extraconiugale fosse stata vera, non per questo poteva essere divulgata” dal 65enne condannato.

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